ALLEGATO “A” AL NUMERO 11.796 REP. N. 6.657 RACC.

S T A T U T O

Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita con durata illimitata una associazione con denominazione “ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA”.

Art. 2 – NATURA GIURIDICA
L’associazione opera in sede nazionale ed internazionale e non ha scopo di lucro.

Art. 3 – SEDE
La sede permanente dell’associazione “ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA” è in Verona, via Roma n. 1/E.

Art. 4 – SCOPI DELL’ACCADEMIA
L’Accademia intende stabilire tra i suoi membri un legame permanente e operare per rafforzare la diffusione della poesia nel mondo. Essa partecipa ogni anno alla celebrazione delle Giornate mondiali della poesia e della musica proclamate dall’UNESCO.

Art. 5 – SOCI
I soci si distinguono in:

  1. soci fondatori
    Sono soci fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo dell’Associa-zione.
  2. soci ordinari
    Sono soci ordinari persone fisiche, Enti o persone giuridiche che, condividendo le finalità e gli scopi della Associazione, facciano domanda per essere ammessi alla Accademia. Sulla domanda di ammissione decide inappellabilmente il Comitato Direttivo.
  3. soci onorari
    Sono soci onorari personalità, poeti di fama internazionale provenienti dalle diverse aree geoculturali del mondo.

Essi sono designati dal comitato direttivo su proposta del Presidente.
In caso di vacanza causata da decesso, dimissioni o qualsiasi altro motivo debitamente constatato, il comitato direttivo, su proposta del Presidente, designerà uno o più soci onorari in sostituzione di quelli venuti a mancare.

Art. 6 – ASSOCIATI E SOSTENITORI

Sono associati:

  1. le persone fisiche, Enti Pubblici o Privati che presenteranno apposita richiesta.
    Sulla domanda delibera insindacabilmente il comitato direttivo su proposta del Presidente;
  2. i responsabili dei grandi festival, i direttori di Case della Poesia nel mon-do, i direttori di case editrici di poesia o di collezioni di poesia o di riviste di poesia, non a titolo personale ma per la carica rivestita. Essi sono designati dal comitato direttivo su proposta del Presidente.

Sono sostenitori: coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, forniscono alla stessa i mezzi finanziari e morali per il perseguimento delle finalità. Essi sono designati dal comitato direttivo su proposta del Presidente

I soci sostenitori possono nominare un loro rappresentante per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto.
l comitato direttivo può a suo insindacabile giudizio escludere il socio che, con comportamenti concreti, in qualsiasi modo leda l’immagine o gli interessi dell’Associazione.

Art. 7 – RISORSE DELL’ACCADEMIA

Costituiscono risorse dell’Accademia:

– le sovvenzioni concesse dalle autorità nazionali (Ministeri ed Enti Pubblici), regionali, provinciali e comunali interessate all’attività dell’Accademia;
– le sovvenzioni accordate da Enti Internazionali come l’UNESCO, conformemente alle leggi in vigore nel paese in cui ha sede l’Accademia; dalle istituzioni private, da mecenati o sponsor delle attività dell’Accademia;

  • i contributi dei sostenitori;
  • le somme ricavate dalle manifestazioni organizzate dall’Accademia stessa, anche con l’intervento e l’impegno di soci;
  • le quote annuali dei soci fondatori e dei soci ordinari stabilite dal comitato direttivo per ciascun anno, secondo i programmi e le esigenze della associazione.

Art. 8 – ORGANI DELL’ACCADEMIA
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea generale
  • il Comitato direttivo
  • il Presidente
  • i Presidenti Onorari, se nominati
  • il Segretario Generale.

Art. 9 – ASSEMBLEA GENERALE

L’assemblea generale dell’Accademia è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dal rappresentante dei soci sostenitori, se nominato; essa si riunisce una volta all’anno.
Possono altresì intervenire all’assemblea senza diritto di voto i soci onorari, gli associati ed i sostenitori.

L’assemblea generale è ordinaria e straordinaria.

Essa determina la politica dell’Accademia e deve essere convocata una volta nel corso di ogni esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e delle linee programmatiche formulate dal comitato direttivo. L’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo;
  • pianifica l’attività annuale dell’Accademia;
  • rinnova la costituzione del comitato direttivo, ogni 5 anni ed elegge il Presidente ed il Segretario Generale dell’Accademia.

L’assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modifiche allo statuto, previa proposta del comitato direttivo;
  • delibera l’anticipato scioglimento dell’Accademia.

L’assemblea, in ogni sua forma, è convocata e presieduta dal Presidente.
La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con qualunque mezzo di telecomunicazione idoneo ad assicurare la prova della avvenuta ricezione, spediti ad ogni avente diritto al voto (soci fondatori e soci ordinari) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci con diritto di voto, in proprio o per delega. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Le deleghe dovranno essere conferite per iscritto. In seconda convocazione non è fissato alcun quorum costitutivo e l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.
Per la validità dell’assemblea straordinaria occorre la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) della totalità dei soci in prima convocazione ed il 60% (sessanta per cento) dei soci in seconda convocazione. Le delibere sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) di tutti i soci aventi diritto al voto.
Per la delibera di scioglimento anticipato dell’Accademia sarà necessario il consenso dei 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10 – COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo è l’organo deputato a gestire l’attività dell’Accademia e ad attuare i progetti della stessa, tenuto conto delle disponibilità patrimoniali e delle linee direttive deliberate dall’assemblea. Esso dura in carica 5 (cinque) anni.
Il comitato direttivo è costituito da un numero variabile da 3 (tre) a 10 (dieci) componenti eletti dall’assemblea su proposta del Presidente.
Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, presieduto dal Presidente dell’Accademia, il quale ha diritto di voto ed in caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.
Esso predispone le proposte di programma e di bilancio per sottoporle all’assemblea generale; esamina l’insieme dei punti iscritti al proprio ordine del giorno; delibera insindacabilmente sulla ammissione dei nuovi soci, nonchè sulla adesione di associati e sostenitori dell’Accademia; ogni cinque anni presenta all’assemblea generale una candidatura per la carica di Presidente dell’Accademia.
Se nel corso della durata in carica uno o più componenti del comitato direttivo venissero a mancare per qualsiasi ragione, i restanti membri, se rappresentano la maggioranza del comitato direttivo, hanno facoltà di nominare membri supplenti.
Il comitato direttivo è convocato dal Presidente con raccomandata o altro mezzo di telecomunicazione idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione, spedito 8 (otto) giorni prima. Esso è presieduto dal Presidente.
Le adunanze del comitato direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica (compresi il Presidente ed il Segretario Generale). Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti del comitato direttivo devono intervenire alle assemblee o giustificare la propria assenza.
Il comitato direttivo può delegare anno per anno, in tutto o in parte, atti di gestione anche straordinaria al Presidente e/o al segretario generale.

Art. 11 – PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA – PRESIDENTI ONORARI
Il Presidente dell’Accademia è eletto, per un periodo rinnovabile di 5 (cinque) anni, dall’assemblea ordinaria su proposta del Comitato Direttivo.
Il Presidente presiede l’assemblea generale ed il comitato direttivo, con dirit-to di voto. Egli stabilisce inoltre l’ordine del giorno e dirige i dibattiti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente del comitato direttivo più anziano di età.
Possono essere nominati anche uno o più Presidenti Onorari, su proposta del Presidente, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

Art. 12 – SEGRETARIO GENERALE DELL’ACCADEMIA
Il Segretario Generale dell’Accademia è designato dalla Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. Il Segretario Generale dura in carica 5 (cinque) anni e partecipa alle riunioni del comitato direttivo con diritto di voto; egli cura la gestione ordinaria dell’Accademia, conformemente alle linee pro-grammatiche del comitato direttivo e dell’assemblea generale, ai quali egli presenta un rapporto annuale finanziario ed amministrativo.

Art. 13 – RAPPRESENTANZA DELLA ASSOCIAZIONE
La rappresentanza della Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente ed in caso di impedimento dello stesso al segretario ge-nerale

Art. 14 – REGOLAMENTO INTERNO
Per il funzionamento dell’Accademia, il comitato direttivo potrà redigere un regolamento interno.

Art. 15 – SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE
L’associazione si estingue nei casi previsti dall’art. 27 commi I° e II° del codice civile italiano.
Lo scioglimento dell’Accademia può altresì essere deliberato dall’assemblea generale ai sensi dell’art. 9 del presente statuto.
L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.